Costi
La tariffa per la revisione è imposta dallo Stato ed è stata fissata in € 45,00 dal 01.10.2008, con Decreto Ministeriale del 02.08.2007 n.161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.232 del 05.10.2007.
La tariffa per la revisione è pari a € 45,00. A questa si deve aggiungere l´IVA del 21% e cioè € 9,45, 9,00 € di tassa di concessione governativa sul conto corrente 9001 ( a carico dell´automobilista/motociclista); se paga tramite bollettino negli uffici postali deve aggiungere € 1,80 di tasse sui bollettini postali, mentre se decide per il pagamento online attraverso il Portale dell´Automobilista la tassa è di € 1,70.
Il costo totale della revisione raggiunge quindi € 65,25 comprensivo di spese e tasse come di seguito elencate:
| TARIFFARIO PER LA REVISIONE* | € |
| Tariffa per la revisione | 45,00 |
| IVA 21% sulla tariffa | 9,45 |
| Totale tariffa | 54,45 |
| Tassa governativa c.c. 9001 | 9,00 |
| Costo bollettino postale | (1,70) 1,80 |
| Totale tasse | 10,80 |
| TOTALE REVISIONE | (65,15) 65,25 |
*Tariffario prescritto con Decreto Ministeriale del 02.08.2007 n.161 (Gazzetta Ufficiale n.232 del 05.10.2007) in vigore dal 01.10.2008
Non è possibile effettuare sconti o tariffe preferenziali.
Sanzioni
In caso di verifica da parte degli organi preposti (es. Carabinieri, Polizia, ecc.), chi circola con un veicolo non revisionato è soggetto alla sanzione amministrativa di € 159,00, somma che può aumentare secondo le aggravanti (es. recidiva, uso di falsa attestazione di revisione, ecc.). Il veicolo non revisionato viene inoltre sospeso dalla circolazione fino a quando non sottoposto a revisione con esito regolare *. Se la mancata revisione viene accertata in autostrada, si incorre nel ritiro della carta di circolazione e nel fermo amministrativo del veicolo.
Quando un veicolo viene sospeso dalla circolazione per omessa revisione, non può essere utilizzato se non per recarsi presso il centro di revisione autorizzato o presso gli uffici della Motorizzazione per effettuare la revisione. Se il veicolo viene utilizzato per finalità diverse, si è soggetti ad una sanzione amministrativa che varia da 1.842 a 7.369 euro, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.
* Per effetto della legge 29.07.2010 n.120, modifica dell´art.80 del Codice della strada (DL 30 aprile 1992, n.285), la carta di circolazione non viene più ritirata all´atto dell´accertamento dell´omessa revisione. L´organo accertatore appone sulla carta di circolazione l´annotazione relativa alla sospensione del veicolo dalla circolazione fino all´effettuazione della revisione; con questa annotazione, il veicolo può essere portato presso un centro di revisione autorizzato o presso gli uffici provinciali del DDT per effettuare la revisione.